Non ti chiederemo di pagarli subito ma dopo circa 30 giorni. Prima riceverai una fattura proforma, contenente il dettaglio del lavoro eseguito, poi la fattura elettronica. Potrai saldare tramite PayPal, carta di credito o bonifico bancario.
La fotografia produce un risultato a due dimensioni che non ti permette di cambiare angolo di visuale. Il virtual tour, invece, riproduce una volumetria tridimensionale capace di ruotare a 360° ma di muoversi anche nella direzione verticale sopra/sotto. Inoltre, nel virtual tour si possono gestire i materiali per creare versioni diverse dello stesso oggetto e arricchire l’ambientazione in base alle esigenze.
I file ricevuti vengono utilizzati esclusivamente per realizzare il lavoro che ci commissionerai e rimarranno off-line nel nostro archivio solo il tempo necessario per completare il lavoro.
Sì, l’attestato di certificazione energetica, così come definito dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, è obbligatorio in base a quanto disposto dal Decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello Sviluppo Economico, nei casi ivi previsti. In particolare è necessario nel caso di vendita, permuta, locazione (affitto), nuova costruzione e ristrutturazione.
No, in tutti questi casi non è obbligatorio.
Probabilmente perché manca di aggiornamento e le ragioni possono essere due: una dimenticanza da parte dell’Ufficio Provinciale o la mancata presentazione della pratica di Voltura. In genere la procedura più corretta consiste nel verificare l’avvenuta presentazione della Voltura tramite un’istanza di rettifica che, se viene approvata, avrà risolto il problema. In caso di mancata approvazione, si dovrà procedere con la presentazione della pratica di Voltura.
Va eseguita una Visura Ipotacaria o Ipocatastale.
La visura catastale è un documento rilasciato dal Catasto che riporta l’elenco dei beni immobili intestati ad un soggetto (terreni e fabbricati), con indicati i dati caratteristici e fiscali degli stessi. La Visura Ipocatastale è invece una relazione eseguita a seguito dell’ispezione degli Atti registrati presso una singola Conservatoria, che consente di ottenere il saldo dei beni immobili realmente posseduti da un soggetto con lo sviluppo di tutti i gravami di natura volontaria o pregiudizievole che insistono sugli stessi.
E’ obbligatorio richiedere l’aggiornamento del certificato di agibilità, presentando una nuova domanda di rilascio certificazione al Comune. Questo se sull’immobile sono avvenuti lavori o cambiamenti che ne hanno modificato le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità.
Per esempio: aumento/diminuzione dei vani, accorpamento o frazionamento di unità immobiliari oppure, nel caso in un edificio privo di agibilità, realizzazione di opere che richiedono il rilascio di un titolo edilizio ( D.I.A/ S.C.I.A./C.I.L.A./C.I.L./P.d.C.).
No, non è possibile effettuare il cambiamento della sola planimetria catastale, in quanto ogni aggiornamento catastale, per essere accettato, necessita dell’indicazione di un “giustificativo” e cioè, della pratica edilizia che ne autorizzi la realizzazione. Per richiedere il certificato di agibilità è necessario che “a monte” non ci siano difformità. Nel caso i cui i lavori fossero già stati eseguiti, sarà necessario procedere prima alla regolarizzazione delle opere e solo dopo si potrà ottenere il rilascio dell’agibilità.
Sono considerati abusi edilizi tutte le opere realizzate su un immobile, siano queste interne o esterne, senza aver richiesto le relative autorizzazioni al Comune. Tra gli abusi più comuni, per esempio, l’apertura o chiusura delle porte, lo spostamento di muri interni (anche in cartongesso).
Se hai acquistato una casa con delle difformità senza particolari problemi è perché la verifica della conformità catastale, prima della vendita, è stata introdotta solo dal 2010 (D.L 78/2010 art. 19 comma 14). Anche se gli abusi erano già presenti ma non sono mai stati segnalati in precedenza, l’ultimo proprietario è quello che “paga”.
No. L’abuso è sanabile solo se l’immobile, a seguito degli interventi realizzati, risulti conforme ai regolamenti edilizi e di igiene vigenti (es. giusta dimensione ambienti, antibagno prima dei servizi ecc.).
Capita sempre che per alcuni edifici ci siano state delle sanatorie, in passato, magari ricorrendo ad un condono edilizio. Oggi non ci sono più condoni, e dunque non sempre è possibile sanare le opere.
Nel caso in cui si consideri la pratica di sanatoria edilizia troppo costosa, si deve tenere presente che, qualora si voglia vendere un immobile, questo sarà impossibile.
L’eventuale acquirente, infatti, non potrà chiedere un mutuo, in quanto gli istituti di credito prima di approvarlo fanno verificare la conformità dall’immobile a un perito, che bloccherà la pratica qualora rilevasse delle difformità.
Anche se l’acquirente non richiede un mutuo, vendere con delle difformità costituisce reato di falso in atto pubblico ed è perseguibile penalmente.
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